Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Testo vigente dal 25 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-10;910~art5 · fonte del testo