Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1955-56, in lire 11.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

Testo vigente dal 29 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-08;770~art12 · fonte del testo