Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 494, 495, 682, 683 e 684 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59. Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 31 ottobre 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-10-31;965~art22 · fonte del testo