I residui risultanti al 1° luglio 1958 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per lo esercizio 1958-59, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Testo vigente dal 31 ottobre 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-10-31;965~art28 · fonte del testo