Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per l'esercizio finanziario 1961-62, Buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilita' generale dello Stato. Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei Buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate in esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi. E' data facolta' altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese a i fini del collocamento dei Buoni del Tesoro ordinari.

Testo vigente dal 12 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-27;543~art15 · fonte su Normattiva