E' autorizzato lo stanziamento di lire 48 miliardi e 351.856.955 quale primo acconto sul contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1961-62 ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59. Con successivo provvedimento, entro tre mesi dalla data di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1961-62, verrano stanziate a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali le somma necessarie per il conguaglio dei contributi di cui alla richiamata norma.

Testo vigente dal 12 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-27;543~art9 · fonte su Normattiva