Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:

  • a)alla ripartizione del fondo di lire 22.800.000.000 iscritto al capitolo n. 548 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 in applicazione dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1934, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamenti stabiliti dall'art. 31 della legge medesima;
  • b)alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 73 della legge citata. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Testo vigente dal 27 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1391~art30 · fonte su Normattiva