Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, e su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative fra i capitoli nn. 6, 7, 51 e 53 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1961-62, connesse con l'attuazione della legge 30 giugno 1956, n. 775, concernente l'istituzione di un "Ruolo speciale transitorio ad esaurimento" presso il detto Ministero.

Testo vigente dal 31 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-31;1115~art2 · fonte su Normattiva