Il fondo a disposizione iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (capitolo n. 62) per l'esercizio 1955-56 per oneri di carattere generale per l'esecuzione di lavori stradali nell'Italia meridionale e insulare, sara' ripartito, con decreti del Ministro per il tesoro, fra i capitoli di tale stato di previsione concernenti gli oneri medesimi.

Testo vigente dal 31 ottobre 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-10-31;969~art11 · fonte del testo