Per l'esercizio finanziario 1956-57 e' autorizzata la spesa di lire 16.200.000.000, di cui: lire 1 miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, in Roma, ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1224; lire 500 milioni per la concessione ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, dei sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' per le maggiorazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 940 e delle leggi 29 luglio 1949, n. 531 e 28 dicembre 1952, n. 4436, dei sussidi concessi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936; lire 10.900.000 per ulteriore contributo per il consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella Basilica di S. Marco in Venezia, ai sensi della legge 21 dicembre 1955, n. 1365, lire 40.000.000 per ulteriore finanziamento per la costruzione dei nuovi edifici del Collegio universitario di Torino, ai sensi della legge 14 dicembre 1955, n. 1313; lire 14.649.100.000 per provvedere:

  • a)a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti:
  • b)al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
  • c)alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
  • d)alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento noti differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
  • e)agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dai secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
  • f)alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura.

Testo vigente dal 31 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-27;769~art2 · fonte del testo