Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, alla ripartizione del fondo inscritto al capitolo n. 231, ai sensi della legge 25 aprile 1957, n. 309, concernente la costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari.

Testo vigente dal 31 ottobre 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-10-23;1114~art10 · fonte su Normattiva