Per l'esercizio finanziario 1961-62 e' autorizzata la spesa di lire 17.715.000.000 di cui: lire 45.000.000 per la concessione del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia, previsto dalla legge 23 aprile 1957, n. 305; lire 100.000.000 per il completamento della sede della Corte dei conti in via Baiamonti in Roma; lire 250 milioni per l'esecuzione dei lavori di complemento della Casa internazionale dello studente in Roma; e lire 17.320.000.000 per provvedere:

  • a)a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti nonche' al saldo del completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960;
  • b)al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
  • c)alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010:
  • d)alla esecuzioni di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589.
  • e)agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
  • f)alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;
  • g)alla spesa per l'esecuzione di lavori per consolidamento e trasferimento di abitati, disposti ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni.
  • h)alle opere rimaste da eseguire nelle regioni colpite da alluvioni dal 1 gennaio 1951 al 15 luglio 1954, gia' previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 636, ed alla concessione di contributi di cui alla legge stessa.

Testo vigente dal 31 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-23;1114~art2 · fonte su Normattiva