La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 25.710.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1963-64 dell'Amministrazione stessa, connesso con le integrazioni degli stanziamenti dei capitoli riguardanti le spese per la manutenzione ed il rinnovamento. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1966. L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello stato alla quale il Ministero del tesoro provvedera' a rimborsare le quote capitali comprese nelle annualita' di ammortamento.

Testo vigente dal 31 ottobre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1424~art3 · fonte del testo