Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1949-50
Art. 3
L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1949-50, in lire 35.500.000.000.
Testo vigente dal 31 ottobre 1949
