L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).
Testo vigente dal 19 agosto 1952
