L'assegnazione a carico delle spese complementari della parte ordinaria del bilancio delle ferrovie dello Stato, per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto, previsto nella misura minima del 2,50 per cento dei prodotti del traffico dalla legge 25 giugno 1909, n. 372, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1955-56, nella misura dell'1,50 per cento.

Testo vigente dal 31 ottobre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-10-31;975~art4 · fonte del testo