Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960
Art. unico (Approvazione)
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1970, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Testo vigente dal 31 luglio 1959
