E' data facolta' al Ministro per il tesoro di apportare, con propri decreti, allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1962-63, le variazioni che si rendessero necessarie in relazione agli adempimenti previsti dall'art. 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

Testo vigente dal 31 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-31;1504~art6 · fonte su Normattiva