[1]E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

[2]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Napoli, addi' 31 ottobre 1953

[4]EINAUDI

[5]PELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: AZARA

Testo vigente dal 31 ottobre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-31;810~artunico · fonte del testo