Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50
Art. 1
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla, presente legge.
Testo vigente dal 31 ottobre 1949
