Sono autorizzati:

  • a)l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
  • b)il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge. Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge. I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'art. 41 del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice medesima.

Testo vigente dal 31 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-31;1114~art5 · fonte del testo