[1]La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabilite per l'esercizio finanziario 1952-1953, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo stesso esercizio.

[2]La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 31 ottobre 1952

[4]EINAUDI

[5]DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Testo vigente dal 31 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-10-31;1332~art8 · fonte del testo