[1]La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabilite per l'esercizio finanziario 1952-1953, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo stesso esercizio.
[2]La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 31 ottobre 1952
[4]EINAUDI
[5]DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Testo vigente dal 31 ottobre 1952
