L'assegnazione prevista dall'art. 7 della legge 25 marzo 1948, n. 181, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, e' elevata a lire 1.900.000.000 annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57.
Testo vigente dal 31 luglio 1956
