E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, la spesa straordinaria di lire 11 miliardi e 700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
Testo vigente dal 31 luglio 1959
