Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro dell'interno, il fondo inscritto al capitolo n. 154 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1903-64, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Testo vigente dal 31 ottobre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1418~art10 · fonte su Normattiva