Per l'esercizio finanziario 1963-64, l'assegnazione a favore della Croce Rossa italiana per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, e' autorizzata in lire 190.000.000.
Testo vigente dal 31 ottobre 1963
