Per l'esercizio finanziario 1963-64, il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo navigante - da mantenere in servizio a norma dell'art. 1, comma secondo, della legge 21 maggio 1960 n. 556, e' stabilito in 300 unita'.
Testo vigente dal 31 ottobre 1963
