[1]La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;
[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[3]PROMULGA la seguente legge:
[4]Art 1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformita' allo stato di previsione annesso alla presente legge.
Testo vigente dal 31 ottobre 1955
