L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia, di finanza e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 2). Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa.

Testo vigente dal 7 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;683~art3 · fonte del testo