L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 2).

Testo vigente dal 31 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-31;1120~art3 · fonte del testo