L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, al termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 1).
Testo vigente dal 31 ottobre 1962
