Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 sono stabiliti in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (appendice n. 2).

Testo vigente dal 31 ottobre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-10-24;963~art3 · fonte del testo