Stato giuridico degli operai dello Stato
Art. 10 — Addestramento, qualificazione professionale, ed aggiornamenti
Le Amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi opportuni, l'addestramento, la qualificazione professionale e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai dello Stato.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
