Allo scadere della ferma e della prima rafferma il militare di truppa puo' essere ammesso a contrarre la rafferma o a rinnovarla. La domanda di rafferma deve essere presentata alla Direzione dell'Istituto o al Comando da cui dipende il militare, almeno sessanta giorni prima della scadenza dalla ferma o rafferma. La rafferma e' concessa con decreto ministeriale. Qualora il militare, a causa del suoi precedenti disciplinari, non appaia, meritevole della rafferma, il Ministero puo' disporre che sia trattenuto in esperimento senza vincolo di rafferma per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e prorogabile a dodici. Al termine del periodo di esperimento il Ministero provvede definitivamente concedendo o negando la rafferma. Al militare in esperimento continuano ad applicarsi le disposizioni dei militari in ferma o rafferma; il tempo trascorso in tale posizione non e' computato agli effetti degli aumenti di paga. Al personale cui e' stata concessa la rafferma spettano i relativi premi nella misura stabilita dal regolamento per il Corpo.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art106 · fonte su Normattiva