Art. 129
Il primo e secondo comma dell'articolo 17 del regolamento per il Corpo sono cosi' modificati "Gli allievi agenti di custodia devono frequentare un corso di addestramento militare e di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi. "Solo in casi di eccezionali esigenze di servizio la durata del predetto corso puo' essere ridotta a nomi meno di tre mesi".
Testo vigente dal 12 marzo 1963
