Il primo e secondo comma dell'articolo 17 del regolamento per il Corpo sono cosi' modificati "Gli allievi agenti di custodia devono frequentare un corso di addestramento militare e di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi. "Solo in casi di eccezionali esigenze di servizio la durata del predetto corso puo' essere ridotta a nomi meno di tre mesi".

Testo vigente dal 12 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art129 · fonte su Normattiva