Il sottufficiale in aspettativa puo', in caso di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purche' idoneo al servizio incondizionato. Il sottufficiale in aspettativa per infermita', il quale debba essere valutato per l'avanzamento o frequentare corsi o sostenere esami ai fini dell'avanzamento, e' sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio effettivo. Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, e' richiamato in servizio effettivo.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art18 · fonte su Normattiva