Art. 10-quinquies
Esercizio del potere di autotutela facoltativa
Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria puo' comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimita' o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater.
Testo vigente dal 18 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva