Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento tributario - In genere - Species del procedimento amministrativo - Necessità di osservare gli obblighi europei derivanti dal diritto a una buona amministrazione - Diritti e garanzie del contribuente - Estensione generale del diritto al contraddittorio endoprocedimentale anche oltre le ipotesi previste dalla legge - Esclusione - Scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore - Necessità di un tempestivo intervento normativo (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto la disposizione dello statuto del contribuente che non estende il diritto al contraddittorio anche alle verifiche c.d. "a tavolino" oltre che a quelle c.d. in loco). (Classif. 195001).
Il procedimento tributario costituisce una species del procedimento amministrativo, ma, a differenza di quest'ultimo, non contiene previsioni generali in ordine alla formazione partecipata dell'atto impositivo che ne costituisce l'eventuale atto conclusivo.Nel procedimento di verifica fiscale in cui l'amministrazione attua il diritto dell'Unione europea, questa è tenuta ad osservare gli obblighi derivanti dal diritto a una buona amministrazione sancito dall'art. 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.Il contraddittorio endoprocedimentale, quale espressione del principio del "giusto procedimento" (in virtù del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le proprie ragioni, in particolare prima che vengano adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti), ha assunto un ruolo centrale nel nostro ordinamento, anche come criterio di orientamento non solo per l'interprete, ma prima ancora per il legislatore. Ciò vale anche in ambito tributario, dove il contraddittorio endoprocedimentale, da un lato, persegue lo scopo di "ottimizzare" l'azione di controllo fiscale, risultando così strumentale al buon andamento dell'amministrazione finanziaria; dall'altro, garantisce i diritti del contribuente, permettendogli di neutralizzare, sin dalla fase amministrativa, eventuali errori a lui pregiudizievoli. (Precedenti: S. 71/2015 - mass. 38337; S. 210/1995 - mass. 21484).(Nel caso di specie: è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata, dalla CTR della Toscana, sez. prima, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, nella parte in cui non estende il diritto al contraddittorio endoprocedimentale a tutte le modalità di accertamento in rettifica poste in essere dall'Agenzia delle entrate, se effettuate tramite verifiche "a tavolino". L'intervento additivo sollecitato dal giudice a quo non è costituzionalmente vincolato, perché non compete alla Corte costituzionale estendere, in via generale, il contraddittorio endoprocedimentale in un ambito riservato alla discrezionalità del legislatore, che ha introdotto distinti e variegati modelli di partecipazione del contribuente alla formazione dell'atto impositivo. Benché nel tempo si sia assistito a progressive e ripetute aperture del legislatore, che hanno reso obbligatorio, in un sempre più consistente numero di ipotesi, il contraddittorio endoprocedimentale, tuttavia ancora difetta, nel vigente sistema tributario, una disciplina positiva che generalizzi in capo all'amministrazione finanziaria l'obbligo di attivare tale contraddittorio. Poiché la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all'evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale, spetta al legislatore il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, tenuto conto della pluralità di soluzioni possibili in ordine all'individuazione dei meccanismi con cui assicurare la formazione partecipata dell'atto impositivo, che ne modulino ampiezza, tempi e forme in relazione alle specifiche peculiarità dei vari procedimenti impositivi).
sentenza 47/2023massima n. 45372 Imposte e tasse - Accertamento di tributi "non armonizzati" - Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - Esclusione (in base al diritto vivente) nel caso di controlli fiscali realizzati in ufficio dai verificatori - Denunciata violazione delle garanzie dell'equo processo e della tutela dei beni privati previste dal Protocollo addizionale alla CEDU, ingiustificata discriminazione tra contribuenti, lesione del diritto di difesa, del principio della parità delle parti e del diritto al giusto processo - Erronea e insufficiente argomentazione - Petitum formulato in modo ancipite - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per erronea o comunque non sufficiente argomentazione in ordine alla individuazione delle disposizioni censurate, nonché per la loro formulazione ancipite, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU, degli artt. 32, 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente, in materia di accertamento di tributi "non armonizzati". L'ordinanza contiene un duplice capo di domanda, cosicché, in riferimento al primo fascio di norme, coinvolge indistintamente previsioni dal portato assai eterogeneo, peraltro caratterizzate, al loro interno, da contenuti in gran parte non pertinenti rispetto al tenore delle censure prospettate, rimettendo alla Corte il compito di individuare la prescrizione che sostanzia il vulnus addotto e nei confronti della quale si imporrebbe la reductio ad legitimitatem sollecitata attraverso l'additiva prospettata. La genericità del petitum - composto da due capi che non sono prospettati in termini gradatamente sequenziali, l'uno subordinato all'altro - copre inoltre l'intero perimetro delle questioni prospettate, comprensivo anche del suddetto art. 12, comma 7. ( Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2016 e ordinanze n. 221 e n. 130 del 2017 ). Se il rimettente può addurre i possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità in via gradata, pur senza una formale e testuale qualificazione di ciascuna conclusione rispettivamente come «principale» e «subordinata», potendosi pervenire ad una siffatta valutazione anche guardando all'intero argomentare del provvedimento di rimessione, va tuttavia rimarcato che nel caso in esame una siffatta implicita subordinazione logica tra i due capi non emerge neppure dal tenore complessivo dell'ordinanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 280 del 2011 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice a quo è tenuto ad individuare la norma o la parte di essa che determina la paventata lesione dei parametri costituzionali invocati. ( Precedenti citati: sentenza n. 218 del 2014 e ordinanza n. 189 del 2017 ).
sentenza 8/2020massima n. 41473 Riguarda ancheart. 32 Accertamento imposte sui redditiart. 39 Accertamento imposte sui redditiart. 42 Accertamento imposte sui redditi
Imposte e tasse - Accertamento di tributi "non armonizzati" - Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - Esclusione (in base al diritto vivente) nel caso di controlli fiscali realizzati in ufficio dai verificatori - Denunciata violazione del diritto di difesa, della parità delle parti in giudizio e dei vincoli (in tema di equo processo) derivanti dalla CEDU, prospettata disparità di trattamento rispetto ai contribuenti destinatari di accessi, ispezioni o verifiche, asserita lesione del principio di capacità contributiva - Inadeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e conseguente impossibilità di controllo sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per inadeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, tale da impedire il controllo della rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU), in quanto - secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Cassazione, assunta come diritto vivente - garantisce al contribuente, a pena di invalidità dell'atto di accertamento, l'instaurazione del contraddittorio anticipato nei procedimenti relativi a tributi "non armonizzati", limitatamente ai soli controlli effettuati mediante accessi, ispezioni o verifiche nei luoghi di riferimento del contribuente, e non anche per i controlli fiscali realizzati in ufficio dai verificatori. La lacunosa descrizione della fattispecie di causa offerta dal rimettente, non consentendo di identificare le caratteristiche del procedimento che ha portato all'accertamento contestato né l'effettiva natura di quest'ultimo, impedisce il necessario controllo della Corte sulla rilevanza della questione. Infatti - anche ammettendo che l'accertamento oggetto del giudizio a quo non inerisca a "tributi armonizzati" (per i quali l'obbligo di contraddittorio preventivo deriva dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE) e che non sia stato preceduto da accessi, ispezioni o verifiche nei luoghi di riferimento del contribuente (nel qual caso è applicabile l'obbligo di contraddittorio di cui al censurato art. 12, comma 7) - rimane alla Corte precluso di verificare, ai fini della rilevanza, che nel caso di specie non ricorra una delle ipotesi (ad esempio, accertamento basato su parametri standardizzati, come gli studi di settore) nelle quali il contraddittorio preventivo è espressamente imposto da una specifica disposizione di legge, ciò che neutralizzerebbe in radice l'esigenza della verifica di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenza n. 218 del 2014 e ordinanza n. 12 del 2017, sull'inammissibilità della questione ove lacune descrittive impediscano la verifica della rilevanza ). Alla Corte costituzionale non è consentita la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. ( Precedente citato: ordinanza n. 237 del 2016 ).
Prospettazione della questione incidentale - Descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Insussistenza di lacune - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui non prevedono, per i tributi non armonizzati, l'obbligo preventivo di instaurazione del contraddittorio prima della emissione dell'atto impositivo. Contrariamente a quanto eccepito, risulta puntualmente evidenziato che, nel caso di specie, l'accertamento impugnato ha seguito un cammino procedurale (caratterizzato dall'invito rivolto al contribuente ai sensi del comma 3 dell'art. 32 del citato d.P.R. n. 600 del 1973), estraneo alle ipotesi per le quali è previsto, ex lege, l'obbligo preventivo del contraddittorio.
Riguarda ancheart. 32 Accertamento imposte sui redditiart. 39 Accertamento imposte sui redditiart. 41-bis Accertamento imposte sui redditi
Imposte e tasse - Accertamento dei tributi "non armonizzati" - Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - Esclusione (in base al diritto vivente) salvo che nel caso di controlli effettuati nei luoghi di riferimento del contribuente - Denunciata discriminazione fra contribuenti a seconda del luogo in cui avviene l'accertamento ed asserita violazione del diritto di difesa, della garanzia del giusto processo e della parità delle parti, dei vincoli derivanti dalla CEDU e dal relativo Protocollo addizionale, nonché del principio di capacità contributiva - Carenza di adeguata motivazione su profili pregiudiziali del giudizio a quo - Insufficiente motivazione della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per mancanza di adeguata motivazione su profili del giudizio a quo pregiudiziali rispetto all'applicabilità delle norme censurate - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa - in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost. ed in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del relativo Protocollo addizionale - nella parte in cui (secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione) non prevedono, per i tributi "non armonizzati", l'obbligo preventivo di instaurazione del contraddittorio prima della emissione dell'atto impositivo, se non nell'ipotesi di controlli effettuati mediante accessi, ispezioni o verifiche nei luoghi di riferimento del contribuente. Pur dando espressamente conto di alcuni profili del giudizio principale logicamente e giuridicamente pregiudiziali rispetto alla applicabilità delle norme censurate (tra i quali preliminare ed assorbente è l'asserita inesistenza della notifica dell'atto impugnato), il rimettente non ha adeguatamente motivato, anche solo in termini di mera plausibilità, in ordine alle ragioni che permetterebbero di rigettarli; né a tal fine è sufficiente l'apodittico riferimento alle non descritte difese dell'amministrazione finanziaria resistente e al non specificato orientamento giurisprudenziale che dovrebbe sostenerle. L'insufficiente motivazione del rimettente su motivi di ricorso il cui eventuale accoglimento potrebbe determinare l'annullamento dell'atto impugnato nel giudizio a quo [senza fare applicazione delle norme censurate], ricade negativamente sull'onere di argomentare adeguatamente in ordine alla rilevanza delle questioni e impone di dichiararne la manifesta inammissibilità. ( Precedenti citati: ordinanze n. 122 del 2015, n. 24 del 2015 e n. 158 del 2013 ).
Riguarda ancheart. 32 Accertamento imposte sui redditiart. 39 Accertamento imposte sui redditiart. 41-bis Accertamento imposte sui redditi
Imposte e tasse - Atto di accertamento - Nullità dell'atto notificato prima di 60 giorni dalla data di consegna del processo verbale di contestazione - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata ed inconferenza dei parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la nullità dell'atto di accertamento che venga notificato prima dello spirare del termine di 60 giorni dalla data di consegna del processo verbale di contestazione. Il rimettente, infatti, non ha preliminarmente esperito il tentativo di interpretare la disposizione censurata ed il complessivo quadro normativo in cui si inserisce in modo da superare il dubbio di costituzionalità. Inoltre, la norma contestata, essendo diretta a regolare il procedimento di accertamento tributario, non ha natura processuale ed è, quindi, estranea all'ambito di applicazione dei parametri evocati. -Sulla estraneità di norme non processuali dall'ambito di applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. v., citate, ex plurimis , sentenza n. 20/2009, ordinanze n. 211 e n. 13/2008 n. 180/2007, n. 940 e n. 21/1988, n. 324/2987.