Art. 14Contribuenti non residenti

Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalita' di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonche' agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalita' di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Testo vigente dal 31 luglio 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art14 · fonte su Normattiva