Art. 186
[1]in materia di imprese estere controllate (articolo 167 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)
[2]1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 82, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3. 2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le societa' e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- a)sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;
- b)oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili e' detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o piu' societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o tramite societa' fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1. 3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresi' soggetti controllati non residenti:
- a)le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui al comma 2;
- b)le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 184. 4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- a)sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti e' pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a cio' autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se la condizione di cui al terzo periodo non e' verificata o la tassazione effettiva e' inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati a una tassazione effettiva inferiore alla meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva