Art. 17 — Concessionari della riscossione
Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.
Testo vigente dal 31 luglio 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva