Art. 238
[1]di interpretazione autentica
[2]1. Ai fini del presente testo unico:
- a)l'articolo 3, comma 1, primo periodo, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista puavvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi;
- b)gli interessi moratori, previsti dall'articolo 28, dovuti sulle somme da corrispondersi all'erario per i tributi indiretti sugli affari di natura complementare, che non poterono essere liquidati integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, e' dovuto il tributo principale. Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non e' dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sul tributo stesso decorrono dal giorno in cui ne e' avvenuta la liquidazione;
- c)l'articolo 43 ((, comma 2,)) va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 per gli interventi nel settore agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;
- d)le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 3, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane;
- e)la disposizione di cui all'articolo 48, comma 5, terzo periodo, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- f)le disposizioni contenute nell'articolo 91, commi 1 e 4, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice;
- g)le disposizioni dell'articolo 187 si interpretano nel senso che, fino all'adozione del decreto previsto dal comma 6 dello stesso articolo, il fermo pu essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalita' di iscrizione e di cancellazione e agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva