Art. 9-bis — Divieto di bis in idemnel procedimento tributario
Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilita' di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
Testo vigente dal 18 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva