Art. 9-terDivieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilita', dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. E' fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Testo vigente dal 18 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art9ter · fonte su Normattiva