Art. 10
Lo Stato puo' con legge, delegare alla Regione ((ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,)) l'esercizio di proprie funzioni amministrative. Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa, intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese fara' carico allo Stato.
Testo vigente dal 23 agosto 2016, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva