Art. 11
I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.((Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale)). In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite.
Testo vigente dal 24 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva