Art. 13
Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. ((Il Consiglio regionale e' composto da quarantanove consiglieri)). 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".
Testo vigente dal 24 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva