Art. 17
Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione".
Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva