Art. 19
Al Presidente del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di carica. Agli altri membri del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva