Art. 19

Al Presidente del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di carica. Agli altri membri del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art19 · fonte su Normattiva