Art. 30
((Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo. Nei primi trenta mesi di attivita' del Consiglio regionale il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Puo' essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalita' previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed e' valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso. I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento)).
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva